1-Premessa sulla comunicazione del 31 Maggio ai fini TARI, come nasce, chi coinvolge.
Il 31 Maggio si avvicina una scadenza particolare sui cui contenuti c’è molta disinformazione e comunque una grande confusione (la comunicazione ai fini TARI 31 Maggio).
Essendo Minchio Mariano SRL parte chiamata in causa direttamente nella modifica normativa, ma al contempo per non sembrare di voler approfittare del momento, essendo un operatore privato nella gestione dei rifiuti, riteniamo opportuno fornire ai clienti alcuni elementi quali:
- i riferimenti normativi della novità introdotta
- la circolare interpretativa del ministero
- l’opinione di autorevole consulente ambientale dello studio Ecotest, col quale collaboriamo.
Ciascun operatore, grazie a tali elementi potrà decidere in autonomia la strada più idonea da seguire per la propria azienda o avere gli elementi per parlare col proprio attuale gestore del servizio pubblico di raccolta al fine di espletare correttamente l’adempimento della comunicazione ai fini TARI del 31 Maggio .
2-I riferimenti normativi della comunicazione ai fini TARI
Il decreto legislativo n. 116 del 3 Settembre 2020 introduce delle modifiche normative relative alla definizione dei rifiuti urbani (art. 1 comma 9-nuova definizione rifiuti urbani) e di conseguenza (art. 3 comma 12-nuove disposizioni in merito alla tariffa rifiuti) introduce novità in merito al pagamento della tariffa dei rifiuti.
In seguito con l’articolo 30 comma 5 del DL 22 Marzo 2021 (posticipazione termini al 31 Maggio) si spostano alcuni termini di legge previsti nei decreti precedenti.
Riportiamo di seguito il testo dei tre articoli sopra citati:
Nuova definizione di rifiuti urbani
“1. “rifiuti urbani”
1) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli,plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attivita’ riportate nell’allegato L-quinquies;”
Nuove disposizioni in merito alla tariffa rifiuti
“12. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’art. 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attivita’ di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantita’ dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilita’ per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.”
Posticipazione termini al 31 Maggio
Come anticipato il DL 22 Marzo 2021 n.41 “decreto ristori” introduce quanto segue:
“5. …… [omissis….] La scelta delle utenze non domestiche di cui all’articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno”
Poche semplici righe, inserite in contesti più generali che hanno generato nel corso di questi mesi numerose interpretazioni e prese di posizione da parte di Enti, Associazioni di categoria e consulenti.
Circolare di chiarificazione su comunicazione ai fini TARI
Per fare la necessaria chiarezza in merito alla scadenza della comunicazione ai fini tari del 31 Maggio, il Ministero della transizione ecologica in data 12 Aprile 2021 si è pronunciato nel merito con la circolare n. 37259 del 12 Aprile 2021 che potrete trovare al link seguente.
3- Comunicazione ai fini TARI: l’opinione dell’esperto a cura di ECOTEST SRL
La circolare del Ministero della Transizione Ecologica del 12/04/2021 ed il recente D.L. 41/2021 (Decreto sostegni) hanno fornito chiarimenti (non del tutto esaustivi ed ancora in progress) in merito all’applicazione della Tassa Asporto Rifiuti (TARI) a seguito dell’emanazione del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116.
Considerate le quotidiane interpretazioni normative da parte di associazioni, enti, ministeri, ecc, cerco di riassumere in estrema sintesi i punti salienti:
- Le Attività (utenze non domestiche elenco L-Quinquies – vedi allegato A), che producono rifiuti urbani (riportati nell’elenco L-Quater del D.Lgs 152/06 – parte IV), possono decidere di non servirsi più del servizio pubblico di raccolta rifiuti, conferendo gli stessi a soggetto privato, stipulando con lo stesso un contratto della durata di 5 anni (che comunque potrà essere disdetto e rinnovato con altro soggetto). L’eventuale rientro anticipato al servizio pubblico dovrà essere ridefinito con Comune e Ente Gestore. Il conferimento a servizio privato consentirà all’impresa di ottenere la riduzione e/o detassazione della TARI (quota variabile) in relazione ai rifiuti conferiti a terzi.
- Le attività Industriali/Artigianali usufruiranno invece della completa esenzione della TARI per tutte le superfici produttive di rifiuti speciali (laboratori, magazzini e/o depositi ed essi collegati). Resteranno assoggettate al pagamento della TARI solo per le zone uffici, mense, spogliatoi, ecc. (dove vengono prodotti rifiuti urbani). Anche per queste aree sarà comunque possibile richiedere l’eventuale detassazione come riportato al suddetto punto 1) in quanto comprese nell’elenco L-Quinquies (vedi allegato A).
LA COMUNICAZIONE PER USUFRUIRE DELLA SUDDETTE AGEVOLAZIONI DOVRA’ ESSERE FATTA A MEZZO PEC AL COMUNE ED AL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI ENTRO IL 31/05/2021. COLORO CHE NON FARANNO ALCUNA COMUNICAZIONE RESTERANNO VINCOLATI AL SERVIZIO PUBBLICO PER 5 ANNI.
Riportiamo al seguente link L’elenco delle aziende dell’ allegato L-Quinques
Riportiamo al seguente link l’elenco dei rifiuti considerabili urbani di cui all’ elenco L-Quater
2 risposte
Quindi, il conferimento dell’ incarico a un gestore privato non è più possibile dopo il 31/05/2021?
Riporto uno stralcio di quanto pubblicato successivamente sperando trovi la risposta:
“Per quel che riguarda l’interpretazione che prevede un vincolo quinquennale per le aziende che optino per il servizio pubblico, si sottolinea che è intervenuta una nota dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato giudicando tale misura come limitativa della competitività delle aziende e della loro libertà di scelta sul mercato;
la scelta delle utenze non domestiche, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Solo per l’anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022 (termini così modificati a seguito conversione del D.L. 41/2021 nella Legge 69/2021).”
Quindi entro Giugno potrebbe rieseguire la scelta che diventerà valida al primo Gennaio 2023.. Salvo modifiche, che come sa, sono all’ordine del giorno. Attualmente è così